Il contratto di mutuo rientra nella fattispecie dei prestiti o finanziamenti, e come tale è regolato dalla legge. Per essere valido, il contratto deve contenere alcuni dati essenziali: le informazioni relative alla banca e al richiedente, l'importo erogato e la sua finalità, il tasso di interesse e i criteri cui esso è vincolato nel tempo, il piano di ammortamento e le spese a carico del mutuatario, i dettagli dell'ipoteca e di eventuali assicurazioni obbligatorie. Nel contratto sono indicati anche gli obblighi e i diritti di ciascuna delle parti, inclusa la facoltà di estinzione anticipata e le relative penali, gli oneri fiscali e la possibilità per la banca di cedere il credito a creditori terzi. Chi stipula il mutuo ha diritto ad avere in anticipo copia del contratto, la cui lettura può risultare tutt'altro che agevole per via della complessità strutturale e della terminologia tecnica adoperata. La stipula del contratto di mutuo può avvenire con atto unico o doppio: la prima ipotesi, oggi, è di gran lunga più diffusa, e prevede una semplificazione del processo con la formalizzazione del contratto, l'iscrizione dell'eventuale ipoteca e l'erogazione della somma richiesta in un'unica soluzione. La stipula in atto doppio è prevista invece per gli importi più elevati e per i richiedenti che, per la professione svolta, sono soggetti a possibilità di fallimento (i cosiddetti soggetti "fallibili"). In questo caso, si stipula dapprima l'atto condizionato, con il quale si procede a iscrivere l'ipoteca; trascorso il termine di legge di dieci giorni per il consolidamento dell'ipoteca, si stipulerà il mutuo definitivo, con l'erogazione dell'importo richiesto. In entrambi i casi, il contratto di mutuo è stipulato dinanzi a un notaio scelto dal mutuatario, cui spetta anche il pagamento delle relative spese.