I mutui sono finanziamenti di media-lunga durata e, per questo, può capitare che nel corso degli anni la percezione del debitore circa la convenienza del contratto, o la sua stessa situazione finanziaria, varino a tal punto da spingerlo a estinguere anticipatamente il debito. Tale possibilità è sempre prevista in tutti i contratti di mutuo ed è garantita dall’articolo 40, comma 1, del Testo unico bancario (Dlgs 385 del primo settembre 1993 e successive modifiche). L’estinzione anticipata di un mutuo può essere parziale o totale; nel primo caso, il cliente versa una somma cospicua (superiore all’importo di una singola rata e in genere pari ad almeno il 10% del debito restante) alla banca, che provvederà a ridurre di conseguenza l’ammontare dei pagamenti mensili o la durata del contratto. In caso di estinzione totale, invece, il contratto di mutuo viene chiuso definitivamente, ma bisognerà provvedere in separata sede alla cancellazione dell’ipoteca. La somma da restituire è pari alla quota di capitale che deve ancora essere rimborsata, in aggiunta all’eventuale penale di estinzione anticipata (nell’ordine dell’1% sul debito residuo) e ai dietimi giornalieri, ovvero gli interessi dovuti per il periodo intercorso tra il pagamento dell’ultima rata e l’estinzione vera e propria (calcolati dividendo il tasso annuo per 365, e moltiplicando il risultato per il numero di giorni e il debito rimanente). Le banche ammettono l’estinzione anticipata a partire da 18 mesi dopo l’accensione del mutuo. Noi di Guida Mutui On Line vi ricordiamo comunque che la convenienza di questa opzione diminuisce con il passare dei mesi, poiché la maggior parte dei contratti di mutuo prevede piani di ammortamento “alla francese”, in cui la quota di interessi è elevata all’inizio e decrescente nel tempo.