Chiunque abbia contratto un mutuo può liberamente trasferire il debito da una banca a un’altra, senza per questo dover sottostare a oneri aggiuntivi. È il concetto della cosiddetta “portabilità” dei mutui, come stabilito dal cosiddetto decreto Bersani Bis (decreto legge 7 del 31 gennaio 2007, poi convertito con la legge 40 del 2 aprile 2007), che a sua volta risponde al meccanismo di surrogazione per volontà del debitore fissato nell’articolo 1202 del Codice civile. La portabilità dei mutui prevede quindi che il debitore apra un nuovo mutuo con una seconda banca, specificando in tal caso che l’importo richiesto è finalizzato, per l’appunto, a estinguere il precedente debito. La comunicazione a entrambe le banche dell’operazione in corso è il primo passo da compiere prima di poter stipulare l’atto della surrogazione, attraverso scrittura privata autenticata o atto pubblico annotata nei registri immobiliari. La portabilità del mutuo prevede che non sia necessario cancellare l'eventuale ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento per poi iscriverne una nuova, ma che sia sufficiente specificare a margine dell'atto l'avvenuto trasferimento. Guida Mutui On Line vi ricorda che le nuove norme in materia di portabilità del mutuo non si limitano a specificare la totale assenza di spese, ma chiariscono anche che qualsiasi patto o contratto tra le parti con il quale si cerchi di imporre degli oneri al mutuatario è nullo. Non solo: tra i vantaggi previsti dalla portabilità, vi è il trasferimento al nuovo mutuo di tutti i benefici fiscali di cui il debitore godeva per il finanziamento precedente, come quelli previsti per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa.