La rinegoziazione del mutuo costituisce uno degli strumenti a disposizione del debitore per modificare in senso favorevole le clausole del contratto originario, anche a fronte di mutamenti delle condizioni di mercato o della propria disponibilità reddituale. A differenza della sostituzione o della surrogazione, nel caso della rinegoziazione non subentra una nuova controparte bancaria nel contratto di mutuo, né sono necessarie spese o atti notarili, come stabilito anche dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007). In pratica, attraverso trattative private il creditore e il debitore si mettono d’accordo per modificare il contratto originale stipulando nuove condizioni, rate, interessi e modalità di pagamento. In genere, le richieste vertono verso una revisione degli interessi corrisposti alla banca per adeguarli al tasso attuale di mercato, ma la rinegoziazione può anche essere volta al pagamento di rate mensili più leggere. In questo caso le parti andrebbero ad agire caso sulla durata del mutuo, che andrebbe ad allungarsi di conseguenza. Guida Mutui On Line vi ricorda che tanto la banca quando il debitore devono trovarsi d’accordo su ogni punto stabilito e che le trattative devono andare a buon fine, o non sarà possibile rinegoziare il mutuo. La banca può sempre rifiutare le richieste di rinegoziazione, così come ai debitori è possibile, in alternativa, ricorrere alla sostituzione o alla surrogazione. Un’eccezione è stata introdotta dalla convenzione tra l’Abi e il ministero dell’Economia e Finanza, con la quale è stato stabilito che tutte le banche devono accettare le richieste di rinegoziare i mutui a tasso variabile accesi prima del 29 maggio 2008 per l’acquisto o la ristrutturazione di prima casa.